Art. 2.

      1. Tutti i cittadini, di sesso maschile e femminile, tra il diciottesimo e il ventiseiesimo anno di età hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile obbligatorio.
      2. La durata del servizio civile obbligatorio è di sei mesi; il servizio è retribuito con un importo mensile pari a 300 euro.